Elezioni europee 08-09 giugno 2024

Elezioni europee 08-09 giugno 2024
Sono aperti da ieri 6 giugno fino a domenica 9 i seggi nei 27 Stati membri dell’Unione europea per il rinnovo del Parlamento europeo. Circa 359 milioni di cittadini europei sono chiamati ad eleggere i 720 eurodeputati che per i prossimi 5 anni sono chiamati a partecipare al processo legislativo europeo, così ripartiti fra gli Stati: Germania: 96 Francia: 81 Italia: 76 Spagna: 61 Polonia: 53 Romania: 33 Paesi Bassi: 31 Belgio: 22 Grecia: 21 Repubblica Ceca: 21 Svezia: 21 Portogallo: 21 Ungheria: 21 Austria: 20 Bulgaria: 17 Danimarca: 15 Finlandia: 15 Slovacchia: 15 Irlanda: 14 Croazia: 12 Lituania: 11 Slovenia: 9 Lettonia: 9 Estonia: 7 Cipro: 6 Lussemburgo: 6 Malta: 6.

Il numero di eurodeputati eletti da ciascun paese dell’UE viene concordato prima di ogni elezione ed è basato sul principio della proporzionalità degressiva, secondo cui un eurodeputato di un paese più grande rappresenta più cittadini rispetto a un eurodeputato di un paese più piccolo. Il numero minimo di eurodeputati per qualsiasi paese è 6 e il numero massimo è 96.

Le elezioni sono portate avanti dai partiti politici nazionali ma, una volta eletti, la maggior parte dei deputati al Parlamento europeo sceglie di aderire a un gruppo politico transnazionale. Inoltre, la maggior parte dei partiti nazionali è affiliata ad un partito politico a livello europeo. I membri del Parlamento europeo confluiscono in gruppi politici in base a ideali comuni. Per la costituzione di un gruppo è necessario che questo sia composto da minimo 23 membri, provenienti da almeno un quarto dei paesi dell’UE. Al momento, il Parlamento europeo conta sette gruppi politici. (https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/organisation-and-rules/organisation/political-groups)

Durante la prima sessione plenaria, nella quale si incontrano tutti i deputati, il nuovo Parlamento elegge la propria Presidenza, che verrà poi rinnovata a metà mandato. Nella sessione successiva, il Parlamento elegge la presidenza della Commissione europea e, in seguito, esamina il collegio dei commissari votando per l’approvazione nel suo complesso.

In Italia, la disciplina del sistema elettorale delle elezioni europee è contenuto nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, modificata e integrata da provvedimenti successiva tra cui, da ultimo, dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10 che ha introdotto una soglia di sbarramento. In sintesi, si tratta di un sistema elettorale proporzionale con soglia di sbarramento del 4% e possibilità di voto di preferenza; i seggi sono assegnati nel collegio unico nazionale, a liste concorrenti presentate nell’ambito di 5 circoscrizioni molto ampie. Il diritto di voto è esercitato dai cittadini con almeno 18 anni di età, mentre per candidarsi l’età minima è di 25 anni. Le candidature si presentano nell’ambito di 5 circoscrizioni di dimensione sovra regionale; un candidato può presentarsi in più circoscrizioni.          Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori. Ogni regione che compone la circoscrizione deve essere rappresentata da almeno il 10% dei sottoscrittori. Sono esonerati dall’obbligo di sottoscrizione i partiti politici che hanno almeno un rappresentante al Parlamento europeo o al Parlamento nazionale. La scheda elettorale è unica, si vota per una delle liste e si possono esprimere da una a tre preferenze.

Sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi. I seggi sono attribuiti proporzionalmente ai voti conseguiti in ambito nazionale con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti. I seggi conseguiti da ciascuna lista sono quindi riassegnati alle circoscrizioni in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna di esse. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza. Al fine di promuovere l’accesso delle donne alla carica di membro del Parlamento europeo, una norma transitoria ha stabilito, limitatamente alle elezioni del 2004 e del 2009, che nelle liste di candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati presenti nella lista.

I risultati elettorali sono disponibili nel sito ufficiale dedicato:  https://results.elections.europa.eu/it/

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