Normativa
Emergenza covid-19: norme transitorie
Si segnala la Legge 24 aprile 2020, n. 27 avente da oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (cd. decreto cura Italia) recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”.
Decreti e leggi di riferimento
Leggi post emergenza
Storia normativa del corso
La specializzazione in Medicina Generale in Italia
La formazione specifica in Medicina Generale viene adottata nel territorio italiano in adeguamento alle Direttive europee relative alla formazione specifica in Medicina Generale.
La Direttiva europea n. 86/457/CEE del Consiglio del 15 settembre 1986, ha avuto attuazione pratica in Italia, anche se limitatamente nel tempo, mediante la legge n. 109 dell’8 aprile 1988, il cui tirocinio teorico-pratico, di durata biennale, per la formazione specifica in Medicina Generale ha seguito la stessa durata, contenuti, modalità di espletamento sostanzialmente conformi alla disciplina di questa specifica formazione di cui alla Direttiva 96/457/CEE.
Al fine di conformarsi definitiva alle Direttive CEE in materia di sanità e di protezione dei lavoratori, tra le quali anche alla direttiva n. 86/457/CEE, il governo italiano ha emanato, l’8 agosto 1991, il Decreto Legislativo n. 256 che ha istituito ufficialmente il “Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale” attribuendogli, come già in precedenza, una durata biennale.
Nel 1999 il suddetto Decreto viene sostituito dal Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, in conformità alla direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.
Nell’anno 2003, con Decreto Legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, viene modificato il precedente Decreto Legislativo 368/99, portando il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale ad assumere una durata triennale, in adeguamento alla Direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
Infine con il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, vengono tracciati i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in Medicina Generale.
Corso triennale
Con il corso triennale, la Formazione Specifica della Medicina Generale in Italia si colloca definitivamente in un ambito specialistico, riconoscendo alla Medicina di Famiglia contenuti, competenze ed attitudini specifiche.
Questo programma nasce dall’esperienza maturata in questi anni e che ha coinvolto un numero sempre maggiore di medici di Medicina Generale nella progettazione e nell’esecuzione delle attività didattiche e culturali della formazione specifica in Medicina Generale.
Il programma si pone l’obiettivo di parlare, sia pure nell’ambito del programma generale previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, di competenze anziché di materie, implementando le proposte contenute nel documento Wonca 2002 relativo alla definizione ed alle competenze costitutive della Medicina Generale.
Nel programma sono compresi percorsi didattici disciplinari ed extradisciplinari. Parte integrante del percorso proposto ai discenti sono anche i convegni e corsi organizzati per medici in Medicina Generale, in accordo con le Aziende Sanitarie, gli Ordini dei Medici e l’Assessorato Regionale alla Sanità, su tematiche che coinvolgono i medici di famiglia ed interessano anche i cittadini.
Competenze organizzative
A differenza delle altre specialità mediche i Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale sono gestiti direttamente dalle Regioni o province autonome e possono avvalersi, per gli adempimenti relativi allo svolgimento degli stessi, di altre strutture, come specificato nell’art. 15 del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006.
La Regione Umbria ha iniziato la sua prima collaborazione, stipulando un Protocollo d’Intesa con l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia dal 1994 fino al 2005.
A partire dall’anno 2006 ad oggi la Regione Umbria ha iniziato la sua collaborazione con l’attuale Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica che ha sede a Pila di Perugia presso Villa Umbra, consolidandone il rapporto con la Legge Regionale n. 24 del 23/12/2008.
Le competenze di gestione regionale sono stabilite nel recente Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, mentre l’assetto organizzativo ed amministrativo del Corso, ad eccezione delle Commissioni d’esame e le borse di studio, sono gestiti direttamente dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.
Le attività didattiche del corso sono dirette dai Coordinatori delle Attività Pratiche e Teoriche in collaborazione con la Segreteria Organizzativa e Didattica del corso.
Il corso prevede anche la costituzione di una Commissione Tecnico Scientifica, quale organo di emanazione dei principi base dell’organizzazione e di verifica e controllo ed i membri sono nominati dalla Regione.