Il partenariato pubblico-privato comprende vari modelli di interazione tra le amministrazioni pubbliche e gli operatori economici interessati a intervenire, con propri capitali e assunzione di rischi, in
processi realizzativi di opere e di sviluppo della gestione di servizi. Il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) ha definito una nuova e articolata regolamentazione degli strumenti di partenariato pubblicoprivato, disciplinando in modo dettagliato le concessioni e introducendo il nuovo modello “generale” del contratto di partenariato (art. 180), che consente alle amministrazioni di definire interazioni collaborative con una notevole differenziazione del rischio operativo e secondo uno schema meno vincolante di quello delle concessioni. Il nuovo quadro normativo ricodifica anche moduli già sperimentati e noti come il project financing, la locazione finanziaria di opere pubbliche e il contratto di disponibilità, rilanciando le ampie possibilità di utilizzo di tali strumenti. Tuttavia, le Amministrazioni devono porre particolare attenzione nella corretta definizione degli strumenti, soprattutto in relazione all’allocazione dei rischi e all’equilibrio economico-finanziario, poiché un’erronea impostazione di tali aspetti potrebbe determinare la rilevanza degli elementi economici per il quadro debitorio e per i bilanci degli enti. In questa prospettiva risulta
essenziale il monitoraggio dei contratti di PPP, che deve seguire le Linee-guida Anac n. 9. Il d.l. n. 76/2020 conv. in l. n. 108/2020 ha inoltre ampliato le possibilità per il partenariato pubblico-privato ad iniziativa spontanea degli operatori privati con una modifica normativa che consente la presentazione di proposte anche rispetto a interventi/iniziative compresi nella programmazione delle Amministrazioni. La procedura, disciplinata dall’art. 183, comma 15 del Codice dei contratti pubblici ed utilizzabile per tutti i moduli di partenariato pubblico-privato, è stata oggetto anche di numerose pronunzie recenti, che hanno chiarito in particolare le modalità di esercizio della discrezionalità valutativa da parte dell’Amministrazione in ordine alle proposte dei soggetti privati. Inoltre, l’art. 18-bis del d.l. n. 36/2022 conv. in l. n. 79/2022 ha definito alcune disposizioni che condizionano l’utilizzo degli strumenti di PPP per la realizzazione di interventi finanziati con risorse PNRR di valore superiore ai 10 milioni di euro, chiarendo tuttavia che tali fondi possono essere oggetto di moduli di partenariato pubblico-privato.